Art. 12, c. 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generali

  1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività’. Sono altresì’ pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall amministrazione e ogni atto che dispone in generalesca organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, suiprocedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di normegiuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni perl’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
  2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali,che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delleattivita’ di competenza deH’amministrazione, sono pubblicati gliestremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Riferimenti normativi

Regolamento d’istituto

Codice Disciplinare di Comportamento